'Qualunque manifestazione di insoddisfazione è tenuta in massimo conto e vissuta come un'opportunità per migliorare il servizio reso, in linea con la centralità della persona che è elemento fondante dell'impianto valoriale del Gruppo.
La nostra società in ottica di costante miglioramento dei servizi offerti alla clientela tratta con rispetto, apprezzamento e valorizzando ogni segnalazione di reclamo presentato dai propri clienti al fine di identificare e correggere le possibili cause di disservizio alla clientela.
Ogni segnalazione è considerata e trattata con la massima attenzione e priorità rispetto le attività ordinarie.'
Il Cliente può presentare il proprio reclamo in forma scritta indicando, oltre alla descrizione dei fatti, il numero di polizza o di sinistro oggetto del reclamo stesso e ogni riferimento utile (codice fiscale, nome e cognome, recapiti, ecc.) ad individuare il contraente/assicurato e a descriverne le circostanze.
I reclami devono essere inoltrati attraverso uno solo dei seguenti mezzi alternativi:
Lettera o raccomandata indirizzata a Orlandi Servizi Assicurativi Snc, Via Perin Del Vaga 12 - 20156 Milano (MI)
oppure mail a info@orlandiservizi.it
oppure PEC a 39084@pec.agenzie.unipolassicurazioni.itN
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dall’invio, può inviare un esposto (allegando la documentazione relativa al reclamo presentato alla Compagnia) all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al seguente indirizzo:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21- 00187 Roma – Italia
Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione “Per i Consumatori” – sottosezione “Reclami – Guida”.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per i quali sia già stata interessata l’Autorità Giudiziaria.
Per i prodotti unit linked o di capitalizzazione (emessi dal 1/11/2007), qualora il reclamante, per questioni relative alla trasparenza informativa, non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni potrà rivolgersi alla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia al seguente indirizzo:
Per le sole Forme Pensionistiche Complementari, qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi alla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) all’indirizzo:
Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l’Autorità Giudiziaria.
alla Mediazione (L. 9/8/2013, N. 98) che può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it alla Negoziazione Assistita (L:10/11/2014, N. 162) che può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia
all’Arbitrato in caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, demandando la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo circa la nomina, dal Presidente del Tribunale competente.
Qualora l’esito del reclamo non sia soddisfacente, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, il Cliente può cercare, ed in alcuni casi è necessario che cerchi, un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.
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numero di iscrizione al RUI A000279124 del 13/10/2008 consultabile sul sito:
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/